Circolare

Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico n. 297/94

Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico n. 297/94

A tutto il personale

Al DSGA

Al sito web

p.c.

Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado

 

Oggetto: vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico n. 297/94

 

Con nota prot. 0004685 del 24 gennaio 2024 la direzione generale dell’USR per la Campania ha inteso comunicare i necessari aggiornamenti delle procedure da attivare ai sensi del L’articolo 12 del DL 123/2023, che prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

La nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica). Oltre a ciò, l’introduzione dell’articolo 570 ter del Codice penale prevede l’inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l’ambito di applicazione viene esteso all’intero decennio di istruzione obbligatoria[1].

Vengono considerati inadempienti gli alunni:

  1. che risultano assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
  2. per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo.

Ciò premesso i sigg. docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado sono invitati a:

  1. operare un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligo di istruzione sin dall’inizio dell’anno, comunicando tempestivamente allo scrivente i nominativi degli allievi che risultano assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
  2. comunicare tempestivamente allo scrivente i nominativi degli alunni iscritti e individuati come inadempienti che, a seguito di contatto con la famiglia, non abbiano ripreso la frequenza scolastica entro sette giorni dal contatto, ai fini dell’inoltro della segnalazione al sindaco ed al tribunale per i minorenni.

 

Gli assistenti amministrativi sono invitati a seguire le procedure descritte nella citata nota USR Campania per l’inoltro delle segnalazioni di inadempienza.

[1] Nota USR Campania prot. 0004685 del 24 gennaio 2024

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